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Aste giudiziarie immobiliari: scopriamo insieme come funzionano e come vi si partecipa

Comprare casa attraverso la partecipazione ad aste giudiziarie immobiliari molte volte rappresenta una soluzione per risparmiare denaro e trovare occasioni a prezzi davvero competitivi.

Ma come funziona una compravendita di questo tipo? Lo scopriremo nei paragrafi seguenti, analizzando le modalità di partecipazione e la tipologia di aste giudiziarie indette dai Tribunali.

Cosa sono le aste giudiziarie e come funzionano?

Le aste giudiziarie immobiliari sono un procedimento esecutivo che espropria un bene immobile di un soggetto debitore, oppure di un’azienda in fallimento, per far fronte al pagamento dei debiti stessi.

Gli immobili sono di solito valutati da un perito del Tribunale di competenza, e prevedono il pagamento da parte del vincitore dell’asta dell’IVA e delle spese di registro.

Su di essi sono in vigore infine le medesime agevolazione fiscali previste per le normali compravendite del settore.

Solitamente il pagamento dell’immobile va effettuato entro 60 o 120 giorni, senza alcuna spesa notatile. All’avvenuto saldo, il Giudice trasferirà in maniera definitiva la proprietà immobiliare dal debitore al soggetto che si è aggiudicato l’asta.

Chi può partecipare alle aste giudiziarie?

La Legge (Art. 579 Codice Civile) prevede che tutti i soggetti, escluso il debitore titolare dell’immobile messo all’asta, possono partecipare alle aste giudiziarie, previa una domanda da compilare presso la Cancelleria del Tribunale di competenza.

Come si può fare domanda di partecipazione?

Di norma le aste giudiziarie hanno dei termini entro i quali presentare domanda, e occorre versar e un deposito cauzionale a copertura delle spese burocratiche di voltura proprietà, di assegnazione e di trascrizione degli atti e un anticipo sull’importo totale del prezzo.

In caso di mancata aggiudicazione gli importi verranno opportunamente restituiti. Alle aste infine si può partecipare in prima persona, senza l’assistenza di un legale.

Le principali tipologie di aste giudiziarie

Le aste giudiziarie vengono disposte secondo 3 modalità differenti:

  • vendita all’incanto;
  • vendita senza incanto;
  • vendita a trattativa privata.

La prima modalità prevede la presenza di un giudice e in caso di mancata partecipazione alla gara o di ritiro dall’asta il soggetto perde un decimo del deposito cauzionale versato durante l’iscrizione, senza l’obbligo di acquistare l’immobile in caso di vittoria.

Tuttavia si possono fare offerte anche dopo 10 giorni dall’aggiudicazione, a patto che l’offerta superi almeno di 1/5 quella vincitrice e che si versi una cauzione doppia rispetto a quella della gara. In questo caso si procederà a una nuova asta, con i nuovi soggetti che cercheranno di battere l’aggiudicatario di quella precedente.

Infine in questa modalità di gara è il giudice a fissare le modalità di rilancio, i tempi e le modalità di pagamento dell’importo che si aggiudicherà l’asta immobiliare in questione.

La vendita senza incanto invece non prevede revoche di offerta, in quanto vi è l’obbligo da parte del vincitore di acquistare l’immobile battuto all’asta, pena la perdita della cauzione.

Inoltre in questo tipo di asta la proposta di acquisto va presentata in busta chiusa, in cui si elencheranno:

  • il prezzo;
  • le modalità di pagamento;
  • i tempi in cui esso avverrà.

La vendita a trattativa privata riguarda infine immobili di piccolo valore e non necessitano della presenza di un giudice.

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