SCELTO RICERCA CON LETTERA S
Consente al mutuatario di trasferire il suo debito ad un'altra banca che gli propone condizioni migliori, senza sopportare costi per le formalità della sostituzione. Ciò avviene appellandosi all'articolo 1202 del Codice Civile, che disciplina la "surrogazione per volontà del debitore".Mediante tale dispositivo la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario. La Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Manovra Finanziaria 2008) stabilisce che con la surroga del mutuo deve essere garantita al cliente “l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.” Così tutta l'operazione deve essere condotta senza sopportare spese di sorta, neanche quelle relative all'atto notarile.A seguito della sua sottoscrizione la banca subentrante provvederà a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario. Il debitore si troverà così a rimborsare la nuova banca, alle condizioni concordate con quest'ultima. Il nuovo contratto di mutuo surrogato potrà essere regolato a tasso fisso o variabile, o con qualsiasi altro criterio concordato.
